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Guida senza patente: in caso di recidiva è reato.
“Il reato di guida senza patente, laddove reiterato, non risulta depenalizzato”.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, IV sez. penale, con la sentenza n. 23977/2023 esprimendosi sul ricorso avverso l’assoluzione di un imputato cui era contestata la contravvenzione ex articolo 116 comma 15 del Codice della strada, per avere guidato un veicolo sprovvisto della patente di guida, non essendo mai stata conseguita.
In particolare, secondo i Giudici della Suprema Corte, la guida senza patente nel caso di recidiva nell’arco del biennio, non configura ipotesi di depenalizzazione di cui all’art. 1 d.lgs. n.8 del 2016 bensì costituisce una fattispecie autonoma di reato, di cui la recidiva integra un elemento costitutivo.
Inoltre, ai fini della individuazione della nozione di recidiva operante in tale ambito, l’art. 5 d.lgs. n. 8 del 2016, nell’integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente penalmente rilevante ‘nell’ipotesi di recidiva nel biennio’, stabilisce che la recidiva ricorra non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio.