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I benefici in favore delle vittime del dovere e dei familiari superstiti
In relazione ai benefici di cui alla l. n. 266/2005, art. 1, comma 56, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all’art. 1, comma 563, di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti della P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse.
Tale diritto non rientra nell’ambito di quelle inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’Amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio e ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscere è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del G.O., quale Giudice del lavoro e dell’assistenza sociale (Cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, n.3735 del 06/03/2023).
I benefici in favore delle vittime del dovere e dei familiari superstiti
Con il D.P.R. n.243/2006 si sono estesi i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle ‘vittime del dovere’ ed ai familiari superstiti richiamando le provvidenze di cui alla Legge n.206/04 (in particolare artt. 1 e 4 del D.P.R. n.243/2006 nella parte in cui estendono alle vittime del dovere i benefici previsti dall’art.6, commi 1° e 2° della Legge n.206/2004 sulla “possibilità di rivalutazione della percentuale di invalidità” comma 1° e sul “riconoscimento del diritto all’assistenza psicologica a carico dello Stato”)