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I poteri della P.A. a seguito dell’insediamento del commissario ad acta

I poteri della P.A. a seguito dell’insediamento del commissario ad acta

Il Commissario ad acta è un funzionario pubblico, nominato dal giudice amministrativo nell’ambito del giudizio di ottemperanza al fine di emanare provvedimenti che avrebbe dovuto emettere l’Amministrazione inadempiente.

Come indicato nel Capo VI del Titolo I del Libro I del codice del processo amministrativo, gli “ausiliari del giudice” amministrativo sono tre: il verificatore, il consulente tecnico e il commissario ad acta. Trattasi di una figura tipica del processo amministrativo.

Relativa alla sua nomina, l’art. 21 del D.Lgs 104/2010 stabilisce, espressamente che il commissario ad acta può essere nominato dal giudice quando questi debba sostituirsi all’amministrazione tutte le volte in cui il una sentenza passata in giudicato o dotata di provvisoria esecutività o il comando espresso da un’ordinanza cautelare, richieda un adempimento da parte dell’amministrazione e risulti che esso non sia stato o possa non essere eseguito tempestivamente dall’amministrazione.

Relativamente ai poteri della P.A. a seguito dell’insediamento del commissario ad acta nel corso degli anni sono sorte alcune diatribe giurisprudenziali.

Ebbene, “a seguito dell’insediamento del commissario “ad acta”, gli organi dell’ente versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, vengono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono conseguentemente disporre degli interessi considerati, nei limiti strettamente necessari per l’adempimento del giudicato”.

A stabilirlo è stata la IV sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10310 del 23 novembre 2022.