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I requisiti per l’accesso agli atti

I requisiti per l’accesso agli atti

Quando si parla di accesso agli atti si fa riferimento ad un istituto a legittimazione ristretta, consentito solo a chi intende curare o difendere, attraverso la conoscenza dell’atto, un diritto di cui sia già titolare. L’istanza di accesso non può essere, dunque, rivolta ad un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.

Ebbene, nel nostro ordinamento sono previste tre tipologie di accesso:

    a) Accesso c.d. classico o documentale;

    b) Accesso civico;

    c) Accesso c.d. generalizzato;

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Quali sono i requisiti per l’accesso agli atti?

Affinchè un’istanza di accesso agli atti sia legittima è necessario che sussistano alcuni requisiti. In particolare, per avere titolo all’accesso c.d. classico o documentale è necessario, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett. b) L. n. 241/1990, essere titolari di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

A tal proposito, la Suprema Corte ha più volte asserito che è necessario, per la legittimità di un’istanza di accesso agli atti, che vi sia un interesse meritevole di tutela e che tale interesse sia strettamente desumibile dall’atto o dal documento per il quale si è presentata l’istanza.

Sulla stessa posizione si è collocata anche la giurisprudenza amministrativa la quale ha affermato che “lo scopo della normativa di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90 è quello di garantire al titolare di una posizione legittimante la possibilità di accedere alla documentazione necessaria per la completa tutela di tale interesse”affinché questi possa tutelare i propri diritti “nelle competenti sedi giudiziarie – è fondata in relazione alla facoltà di estrarre copia della documentazione richiesta, costituendo tale facoltà il contenuto essenziale del diritto di accesso ex art. 25 della legge n. 241/90[1].


[1] cfr Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 78 dell’8 febbraio 1994.