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I soggetti equiparati alle vittime del dovere

I soggetti equiparati alle vittime del dovere

Quando parliamo di vittime del dovere facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dall’art. 1 comma 563 della legge 266/05, che ricollega una serie di benefici dedicati agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto.

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I soggetti equiparati alle vittime del dovere

Il comma 564 dell’art. 1 della legge 266/05, ha introdotto la categoria dei  soggetti equiparati a Vittime del dovere”, con identici benefici.

Il comma 564 stabilisce apertis verbis che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita’ permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

La norma in questione, assume un carattere aperto tutelando tutti quegli eventi che per eccezionali situazioni abbiano comportato un’invalidità nel dipendete.

Quali sono i presupposti per l’equiparazione alle vittime del dovere?

Sul punto, è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 6881 dell’8 marzo 2023.

I Giudici della Suprema Corte hanno stabilito che “L’equiparazione alle vittime del dovere, ai sensi dell’art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005, presuppone che la lesione sia subita durante il compimento di una missione, per tale dovendosi intendere, in virtù del combinato disposto dell’art. 1, comma 565, l. n. 266 del 2005 e della previsione attuativa di cui all’art. 1, lett. b) del d.P.R. n. 243 del 2005, solo quella autorizzata dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che costituisca missione l’intervento compiuto dall’appartenente alle forze dell’ordine in occasione di un sinistro stradale, in assenza di prova dell’autorizzazione all’azione da parte del superiore)”.

Quali altri soggetti possono rientrare in tale categoria?

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha incluso nella categoria dei soggetti equiparati alle vittime del dovere anche altri soggetti.

Sul punto, “tale diritto può riguardare anche soggetti che con l’amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio”.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n. 23300 del 13 settembre 2016.

Dunque. nella categoria dei soggetti equiparati alle vittime del dovere possono rientrare anche coloro i quali abbiano contratto delle infermità permanenti, svolgendo un servizio per la P.A. in esposizione all’amianto o ad altre sostanze cancerogene.