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Il concetto di rischio nelle vittime del dovere

Il concetto di rischio nelle vittime del dovere

Quando parliamo di vittime del dovere facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dall’art. 1 comma 563 della legge 266/05, che ricollega una serie di benefici dedicata agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto.

In particolare, possono ottenere i benefici ricollegati alle vittime del dovere ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  1. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  2. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  3. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  4. in operazioni di soccorso;
  5. in attività di tutela della pubblica incolumità;
  6. in attività di prevenzione e di repressione dei reati.

Il concetto di rischio nelle vittime del dovere

Qual è il rischio necessario per il riconoscimento dello status di vittima del dovere?

L’art. 1 comma 563 della Legge n. 266/2005, a differenza del comma successivo (564) non prevede, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10791 del 7 marzo 2017.

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