Richiedi ora la migliore consulenza

Il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione

1.Il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione

Il danno all’immagine può essere definito come una lesione della reputazione e dell’identità personale di un individuo. Trattasi di un diritto della personalità che trova il proprio implicito fondamento giuridico negli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione.

Tale istituto è stato oggetto di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale all’indomani degli scandali di “tangentopoli” che hanno minato il prestigio degli enti pubblici.

Da un punto di vista normativo esso trova il suo fondamento nell’art. 97 comma 2 della Costituzione e consiste nella lesione dell’interesse della persona giuridica pubblica alla sua identità, credibilità e reputazione.

Nel corso degli anni si sono registrati indirizzi giurisprudenziali e dottrinali diversi in riferimento alla sua natura giuridica.

L’originaria qualificazione, sul piano giuridico, è stata in termini di danno non patrimoniale, sub specie di danno morale, ex art. 2059 c.c.: di qui la devoluzione alla giurisdizione ordinaria, in ragione della asserita incapacità della giurisdizione contabile di conoscere di danni diversi da quelli patrimoniali[1].

Tale indirizzo è stato progressivamente superato, valorizzando la duplice tipologia di danno che la fattispecie in questione produce: uno morale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., e uno patrimoniale, consistente nei costi da affrontare per ripristinare il prestigio dell’ente danneggiato[2].

2. L’intervento della Corte dei Conti

Decisiva, in materia di danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, si è rivelata la sentenza della Corte dei Conti, a Sezioni riunite, 23 aprile 2003, n. 10 (ai cui principi si ispira anche il più recente arresto della Corte dei Conti, reg. Liguria, 3 dicembre 2014, n. 153), la quale ha stabilito che quello all’immagine è un danno patrimoniale in senso ampio, rientrante nella figura generale del danno esistenziale, e non già un danno morale ai sensi dell’art. 2059 c.c. Trattasi di danno da lesione di un interesse costituzionalmente garantito (ex art. 97 Cost.), risarcibile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., secondo la tecnica del danno-evento.


[1] F. Caringella, Manuale ragionato di diritto amministrativo, Dike, 2022.

[2] F. Caringella, op. cit.