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Il divieto di detenzioni armi non puó essere permanente
Il divieto di detenzioni armi, munizioni e materiali esplodenti, ex art. 39 T.U.L.P.S. – che non contiene, di regola, un limite temporale di efficacia – non può comunque essere permanente, dovendo quindi riconoscersi, in capo al destinatario, un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, a distanza ragionevole di tempo, l’aggiornamento della propria posizione e, in caso di delibazione favorevole, la revoca dell’atto inibitorio, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata, nel rispetto del principio di buon andamento e dei connessi canoni di ragionevolezza e proporzionalità, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto.
A stabilirlo è stato il T.A.R. Campania – Napoli, Sezione V, con la sentenza n. 1532 del 7 marzo 2024.
Il divieto di detenzioni armi non puó essere permanente.