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Il giudizio di ottemperanza in materia di vittime del dovere
Quando parliamo di vittime del dovere facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dall’art. 1 comma 563 della legge 266/05, che ricollega una serie di benefici dedicata agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto.
In particolare, possono ottenere i benefici ricollegati alle vittime del dovere i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
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Cosa succede se l’amministrazione resti inerte a seguito della sentenza di condanna?
Può capitare che, nonostante la sentenza di condanna ottenuta in sede civile, la Pubblica Amministrazione resti inerte non riconoscendo, in concreto, quanto dovuto al soggetto riconosciuto come vittima del dovere.
Ebbene, in questi casi sarà necessario ricorrere al T.A.R. territorialmente competente, attraverso il giudizio di ottemperanza, per vedersi riconosciuto quanto dovuto, mediante l’adozione di una sentenza che condanni ulteriormente l’amministrazione ad uniformarsi al giudicato, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
Il giudizio di ottemperanza è un particolare strumento disciplinato dagli artt. 112 e ss. del D.lgs n. 104/2010 al fine di ottenere l’esecuzione di una sentenza pronunciata nei confronti della Pubblica Amministrazione sulla quale grava un obbligo di conformarsi.
Infatti, all’esito di un giudizio amministrativo o civile, l’amministrazione soccombente potrebbe restare inerte rispetto a quanto previsto dalla sentenza passata in giudicato.
Pertanto, la realizzazione della pretesa del soggetto riconosciuto come vittima del dovere troverà soddisfazione grazie al giudizio di ottemperanza.
Quali sono i poteri del Giudice dell’ottemperanza in questi casi?
“A fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, il giudice dell’ottemperanza è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva; il giudice amministrativo dell’ottemperanza non ha, infatti, la possibilità di integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non potendo dar vita a quell’attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l’attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, nell’ambito del cosiddetto fenomeno del giudicato a formazione progressiva; ciò in quanto il giudice amministrativo dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato, e ove gli si riconoscesse una cognitio piena, con il potere integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nel giudicato, si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio d’ottemperanza del rapporto sottostante di cui difetta di giurisdizione”.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Catania, Sezione II, con la Sentenza n. 685 del 2 marzo 2023.