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Il legato in sostituzione di legittima

Il legato in sostituzione di legittima

L’art. 551 c.c. disciplina il c.d. legato in sostituzione di legittima, che ricorre nell’ipotesi in cui il testatore, con l’obiettivo di evitare che il legittimario acquisti la qualità di erede e faccia parte della comunione ereditaria, preveda l’attribuzione in suo favore di un legato che, se accettato, serve a soddisfare il legittimario di tutti i suoi diritti successori.

In tal caso al legittimario è attribuita facoltà di scelta in quanto può rinunciare al legato e chiedere la legittima, o conseguirlo.

In quest’ultimo caso il legittimario, se il valore del legato inferiore al valore della sua quota di legittima, non ha diritto a conseguire un supplemento e non acquista la sua qualità di erede.

GIURISPRUDENZA

Ai fini della configurabilità del legato in sostituzione di legittima occorre che risulti l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità 

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, sez. II, con la sentenza n. 23371 del 3 novembre 2014, n. 23371.