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Il marchio

– Definizione e quadro normativo

Esso puo essere definitivo come il segno distintivo dei prodotti e dei servizi forniti da un’impresa.

Esso è certamente tra i segni distintivi più importanti per un imprenditore in quanto assolve alla funzione di un’attività rispetto a quelli dei concorrenti.

Essotrova specifico riconoscimento sia in ambito nazionale che sovranazionale.

In particolare, la disciplina a livello nazionale, è regolata dagli articoli 2569-2574 c.c. e dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs n. 30/2005).

La disciplina comunitaria è stata, invece, introdotta con  il regolamento CR n. 40/1994 del 20 dicembre 1993 con lo scopo di tutelare questo particolare segno distintivo in maniera unitaria in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Infine, per l’istituto è prevista anche una disciplina a livello internazionale è stato introdotta con la Convenzione d’unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale.

– Tipologie

Esistono diverse forme che possono essere assunte dal marchio:

– denominativo, vale a dire costituito da parole;

– di forma, vale  a dire quando questi ha come oggetto la forma del prodotto;

– figurativo, vale a dire costituito da figure;

– misto, ossia un marchio costituito dalla combinazione di elementi nominativi, figurativi e tridimensionali;

– speciale o generale. Il primo caso si ha quando l’imprenditore può utilizzare un solo marchio per tutti i prodotti, speciale per distinguere un solo prodotto. Inoltre, è possibile anche un uso contemporaneo di uno generale ed uno speciale;

– individuale o collettivo, a seconda che sia utilizzato da uno o più imprenditori;

– di sevizio, utilizzato da imprese che producono servizi;

– altre tipologie. Esistono, poi, delle particolari tipologie di marchio costituiti, ad esempio, da soli colori o tonalità.

– Requisiti di validità del marchio

I marchi per essere valido necessita di alcuni requisiti:

– novità: non deve essere già noto;

– liceità: non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;

– verità: non deve trarre in inganno i consumatori;

– originalità: non deve essere generico ma consentire l’individuazione dei prodotti con altri prodotti dello stesso genere presenti sul mercato.

In proposito, si distinguono i c.d. marchi forti, particolarmente originali o fantasiosi i quali godono di una tutela giuridica più forte, e i c.d. marchi deboli,  i quali presentano scarsi elemtni di fantasia o di distinzione.

– Secondary meaning

È possibile che un marchio inizialmente debole e, quindi, dotato di scarsa capacità distintiva diventi forte acquisendo particolare notorietà tra il pubblico.

Ebbene, in tal caso si parla di secondary meaning.

– Termini di decadenza

Ai sensi dell’art. 26 del Codice della proprietà industriale il marchio decade per:

– volgarizzazione, ossia quando perde il suo carattere di distinzione e diventa di uso comune;

– non uso, vale a dire quando non viene effettivamente usato per cinque anni consecutivi, salvo il caso di mancato uso per legittimo impedimento;

illiceità sopravvenuta.

– Marchio registrato

Il marchio può essere registrato ed il titolare vanta il diritto all’utilizzo esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla diffusione del marchio stesso.

Infatti, la registrazione del marchio attribuirà all’imprenditore una maggiore tutela rispetto al marchio non registrato.

Il titolare di un marchio registrato può, ad esempio, impedire a terzi di mettere in commercio, di importare, esportare prodotti contrassegnati con il proprio marchio nonché utilizzare lo stesso ai fini pubblicitari.

– Come si registra un marchio?

La registrazione si effettua presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo una verifica circa la presenza dei requisiti di validità dello stesso.

Effettuata la registrazione essa ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata senza alcuna limitazione di tempo.

L’esclusiva decorre fin dalla data di presentazione della relativa domanda ed ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

– Gli strumenti di tutela

In caso di registrazione sono, altresì, riconosciute ampie tutele anche a livello giurisdizionale. Infatti è possibile esperire:

– un’azione di rivendicazione, in caso di abusiva registrazione di un marchio da parte di un soggetto che non ne abbia diritto;

– un’ azione di contraffazione, rivolta ad ottenere l’accertamento dell’abusiva riproduzione o della contraffazione;

– un’azione di concorrenza sleale;

– un’azione di risarcimento del danno.

– Marchi di fatto

Quando non sono registrati prendono i nomi di marchi di fatto godendo di una tutela minore rispetto a chi ha effettuato la registrazione.

In tal caso un diritto all’uso esclusivo dello stesso è limitatamente riconosciuto in capo al titolare.

Il codice civile, all’art 2571 prevede che l’utilizzatore di marchi di fatto può continuare ad avvalersi dello stesso solo nel caso in cui venga provato il preuso dello stesso rispetto alla registrazione effettuata da altri ed esclusivamente nei limiti territoriali e merceologici in cui lo utilizzava prima che altro imprenditore lo registrasse.

– Trasferimento

Il marchio può essere ceduto separatamente dall’azienda anche solo in maniera parziale.

Inoltre, è consentito anche il trasferimento temporaneo tramite licenza senza esclusiva, la c.d. licenzia di marchio regolata dagli artt. 2573 c.c. e 23 del Codice della proprietà industriale. L’imprenditore concede l’uso esclusivo del marchio a più imprenditori purché ciò non tragga in inganno il consumatore.

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