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Il perfezionamento della notificazione

Il perfezionamento della notificazione

Le notificazioni sono atti generalmente posti in essere dall’ufficiale giudiziario (peraltro, non d’ufficio ma su richiesta delle parti, del pubblico ministero o del cancelliere: art. 137, primo comma, c.p.c.) e hanno la funzione di portare altri atti a conoscenza dei destinatari, a cui viene consegnata una copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi (art. 137 comma 2 c.p.c.).

L’attestazione di conformità all’originale è compiuta dallo stesso ufficiale giudiziario attraverso una relazione (c.d. relata di notifica) da lui datata e sotto-scritta, con cui viene certificata l’avvenutanotificazione, e che viene apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto (art. 148 c.p.c.)[1].

Il perfezionamento della notificazione

Quando si perfeziona la notificazione?

A dirimere la controversia sono stati i Giudici Costituzionali.

Sul punto, infatti “Sebbene sia espressamente previsto con specifico riguardo alla notificazione a mezzo del servizio postale, il principio per cui la notificazione si perfeziona e produce i suoi effetti in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario è un principio generale che governa il diritto delle notificazioni, consolidatosi attraverso successive pronunce della Corte Costituzionale, dal momento che sarebbe palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al notificante ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo”.

A  stabilirlo è stata Corte Costituzionale con la famosa sentenza n. 28 del 23 gennaio 2004.


[1] F. Caroleo, Compendio di diritto processuale civile, Nel diritto editore, 2023.