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Il permesso di costruire in sanatoria

1) Cos’è il permesso di costruire in sanatoria?

Il permesso di costruire in sanatoria è un’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale ed è necessaria per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire prevista dall’articolo 23, comma 01 del DPR 380/2001, o in difformità dalla stessa.

Esso è regolato dal D.P.R. n. 380/2001 agli articoli 36, 37 e 45.

Il permesso di costruire in sanatoria può essere definito come un istituto a carattere generale e permanente che si differenzia dal condono edilizio.

Infatti, la sanatoria interviene solo dopo l’adozione di un provvedimento sanzionatorio da parte dell’amministrazuione per consentire ad un soggetto di regolarizzare la propria posizione in quanto gli interventi realizzati, seppur privi di valido titolo abilitativo, sono comunque conformi alla disciplina urbanistica.

2) Requisiti per il rilascio

Il responsabile dell’abuso o il proprietario del bene possono richiedere il permesso in sanatoria per gli interventi compiuti senza alcun permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività.

Affinchè il titolo possa essere validamente rilascio è necessario che:

a) tempestività della domanda

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall’ingiunzione dell’ordine di demolizione o del ripristino dello stato dei luoghi.

b) doppia conformità della domanda

L’intervento deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione dei lavori che a quello di presentazione della domanda.

c) pagamento di un canone di oblazione

Il soggetto istante è tenuto a pagare un contributo in denaro in misura doppia o, in caso di gratuità dell’intervento, in misura pari alla somma da versare per il rilascio del permesso di costruire.

Qualora l’opera sia stata, invece, realizzata in parziale difformità il valore del contributo dovrà essere calcolato con riferimento alla parte di opera realizzata in maniera difforme.

3) Tempi di definizione del procedimento

Una volta presentata la domanda, il dirigente o il responsabile dell’ufficio tecnico potranno pronunciarsi entro il termine di 60 giorni, decorsi i quali l’istanza si intenderà rifiutata formandosi silenzio-diniego.

4) Peculiarità dell’istituto

Occorre precisare che il permesso in sanatoria non opera nei territori paesaggisticamente vincolati ex D.Lgs n. 42/2004.

Inoltre, la presentazione della domanda paralizza l’azione penale fino a che non si sia concluso il procedimento.

Infine, ai sensi dell’art. 45 T.U. in materia edilizia Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

5) Modulistica per il rilascio del permesso in sanatoria

Consultare il sito web del Comune di riferimento nella sezione “albo pretorio” o “amministrazione trasparente”.