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Il permesso di soggiorno per attesa occupazione

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero e ai suoi familiari legalmente soggiornanti.

Infatti, il cittadino straniero, in caso di licenziamento o dimissioni ha diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità, con l’elargizione della relativa indennità o negli elenchi anagrafici tenuti dai Centri per l’impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Obiettivo della legge 28 giugno 2012, n. 92 è quello di prolungare oltre i sei mesi la permanenza in Italia di cittadini stranieri che abbiano perso il lavoro, al fine di evitare le sempre più frequenti situazioni di irregolarità sopraggiunta.

Quando richiederlo

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene generalmente richiesto in caso di perdita del lavoro per:

– licenziamento;

– morte del datore di lavoro;

– altre cause dipendenti dalla volontà del datore di lavoro.

Inoltre, gli studenti stranieri che hanno conseguito il dottorato o il master di 1° o di 2° livello oppure la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, hanno la possibilità di iscriversi per 12 mesi nell’elenco anagrafico previsto dall’art. 4 del Regolamento al D.P.R. 7.7.2000 n. 442. Tale iscrizione permette di richiedere un permesso per attesa occupazione nel caso in cui lo studente non abbia ancora un’attività lavorativa[1].

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato per un periodo non inferiore ad un anno, oppure per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero, se superiore.
Il cittadino straniero può ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche nel caso in cui possa dimostrare il possesso di un reddito pari a quello richiesto per il ricongiungimento familiare: un reddito complessivo annuo, suo o dei familiari conviventi, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ciascuno dei familiari che compongono il nucleo familiare (salve le attenuazioni previste per i figli di età inferiore a 14 anni e per i familiari titolari dello status di protezione sussidiaria)[2].

Permesso di soggiorno per attesa occupazione: presupposti per il rilascio

Sul punto, “Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può quindi essere rilasciato solo in caso di dichiarazione regolare e accoglibile ma che non giunge a buon fine per vicende successive alla sua presentazione e indipendenti dalla volontà del lavoratore. In caso contrario,  il permesso di soggiorno per attesa occupazione dovrebbe sempre e comunque essere rilasciato come diritto soggettivo, del cittadino extracomunitario, che sorge automaticamente con la presentazione di una dichiarazione e indipendentemente dalla sussistenza dei relativi presupposti normativi”.

A stabilirlo è stato il T.A.R. Marche – Ancona, Sezione I, Sentenza n. 690 del 6 novembre 2023.


[1] https://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=pdsattesaoccupazione_faq

[2] art. 29, comma 3, lettera b del TU Immigrazione