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Il pignoramento dei beni mobili registrati
Con il termine pignoramento si fa riferimento all’atto con cui il creditore da inizio all’espropriazione forzata nei confronti del debitore.
La sua funzione è quella di vincolare i beni del debitore da assoggettare all’esecuzione.
Tali beni sono sottratti alla sua disponibilità rendendo inefficaci, nei confronti del creditore procedente e dei creditori eventualmente intervenuti, gli atti di disposizione compiuti dal debitore relativamente ai beni pignorati (c.d. inefficacia relativa) in epoca successiva al pignoramento[1].
Esistono diversi tipi di pignoramento: immobiliare, mobiliare e mobiliare presso terzi.
Per beni mobili registrati, la disciplina del pignoramento è parzialmente diversa rispetto a quella ordinaria prevista per i beni mobili.
Fasi della procedura
La procedura, disciplinata dall’art. 521 bis c.p.c., è definita come una fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona nei confronti del debitore con la notifica del pignoramento, nei confronti dei terzi con la pubblicazione nei pubblici registri, per concludersi poi definitivamente con la materiale apprensione del veicolo e la vendita dello stesso.
È necessario che il debitore sia munito di titolo esecutivo con formula esecutiva e che sia stato notificato al debitore l’atto di precetto affinchè possa essere validamente avviato il procedimento.
Dopodichè, trascorsi almeno 10 giorni e non più di 90 dalla notifica, il creditore potrà avviare concretamente la procedura esecutiva.
In primis il creditore dovrà verificare che il debitore sia effettivamente proprietario del bene attraverso una visura al P.R.A.
Dopo, il creditore dovrà effettuare la notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’art. 492.
Il pignoramento deve contenere, inoltre, l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’Istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.
Con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna del veicolo, l’Istituto di vendite giudiziarie deve comunicare al creditore, la presa in custodia del veicolo. Tuttavia, qualora il debitore non consegni si sua sponte il bene pignorato potrà esservi l’intervento della forza pubblica.
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario deve consegna al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore depositerà in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore.
Il pignoramento è inefficace quando quando il suddetto depositato è effettuato oltre i 30 giorni previsti dalla legge.
Il cancelliere, così, potrà formare il fascicolo dell’esecuzione.
Decorsi quarantacinque giorni dal deposito della nota di iscrizione a ruolo, il creditore deve depositare l’istanza di assegnazione o di vendita del veicolo.
Con l’istanza di vendita si chiede la vendita del bene oggetto di pignoramento affinché questi venga trasformato in denaro.
Attraverso l’istanza di assegnazione forzata, invece, il creditore chiede l’attribuzione in proprietà del bene pignorato.
Infine, dopo la trasformazione del bene mobile registrato pignorato in una somma di denaro vi sarà la distribuzione forzata di quanto ricavato ai creditori.