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Il preavviso di rigetto è un istituto del diritto amministrativo disciplinato dall’art.10 bis della L. n. 241/1990 rubricato “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”.
Ebbene, ai sensi della suddetta norma qualora un procedimento amministrativo prenda impulso su istanza di parte l’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare al soggetto istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Funzione del preavviso di rigetto è quella di realizzare un vero e proprio contraddittorio tra privato cittadino e Pubblica Amministrazione finalizzato all’emanazione del provvedimento finale.
Tale comunicazione deve essere effettuata prima della formale adozione del provvedimento finale e, dunque, tra la fase istruttoria e la fase decisoria.
Quanto alla forma, il preavviso di rigetto deve essere comunicato in forma scritta (salvo alcune eccezioni) e personalmente al destinatario.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni.
Si aprirà, pertanto, una nuova fase istuttoria.
All’eventuale rigetto delle osservazioni presentate dal privato cittadino deve essere seguito il provvedimento finale il quale deve necessariamente contenere, in modo dettagliato, le ragioni del mancato accoglimento nonchè i motivi ostativi ulteriori emersi a seguito del contraddittorio.
Ne consegue che l’amministrazione non potrà addurre a fondamento del rigetto gli stessi motivi che emergevano dalla prima fase istruttoria.
Trattasi, dunque, di un atto endoprocedimentale, non definitivo, non impugnabile autonomamente. Infatti, eventuali vizi del prevviso di rigetto o la mancata comunicazione di esso, possono essere censurati solo con l’impugnazione del provvedimento finale.
Il preavviso di rigetto è, quindi, un vero e proprio strumento utile a responsabilizzare l’amministrazione all’interno di un procedimento amministrativo.
Infine, occorre evedenziare che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.