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Il preavviso di rigetto in materia edilizia

Il preavviso di rigetto in materia edilizia – Enunciazione per intero della motivazione del rigetto

Il preavviso di rigetto è un istituto del diritto amministrativo disciplinato dall’art.10 bis della L. n. 241/1990 rubricato “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”.

Ebbene, ai sensi della suddetta norma qualora un procedimento amministrativo prenda impulso su istanza di parte l’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare al soggetto istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Funzione del preavviso di rigetto è quella di realizzare un vero e proprio contraddittorio tra privato cittadino e Pubblica Amministrazione finalizzato all’emanazione del provvedimento finale.

Tale comunicazione deve essere effettuata prima della formale adozione del provvedimento finale e, dunque, tra la fase istruttoria e la fase decisoria.

Quanto alla forma, il preavviso di rigetto deve essere comunicato in forma scritta (salvo alcune eccezioni) e personalmente al destinatario.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni.

Si aprirà, pertanto, una nuova fase istruttoria alla quale seguirà il provvedimento finale.

All’eventuale rigetto delle osservazioni presentate dal privato cittadino deve essere seguito il provvedimento finale il quale deve necessariamente contenere, in modo dettagliato, le ragioni del mancato accoglimento nonchè i motivi ostativi ulteriori emersi a seguito del contraddittorio.

Ne consegue che l’amministrazione non potrà addurre a fondamento del rigetto gli stessi motivi che emergevano dalla prima fase istruttoria.

Preavviso di rigetto in materia edilizia – Enunciazione per intero della motivazione del rigetto

Ebbene, il principio secondo cui l’amministrazione nell’adozione del provvedimento finale deve enunciare dettagliamente le ragioni del mancato accoglimento nonché i motivi ostativi ulteriori emersi a seguito del contraddittorio vale anche in materia edilizia?

Sul punto è intervenuta la più autorevole giurisprudenza amministrativa a chiarire la questione.

In particolare,“L’art. 10-bis l. n. 214/1990 enuncia una regola fondamentale nello svolgimento delle funzioni ampliative o conformative della posizione giuridica del privato, che non può essere svilita a mero onere formale e neppure a quello di adempimento istruttorio; essa, piuttosto, mira a dar luogo ad un contraddittorio predecisorio, fondato sulla motivazione del provvedimento prefigurato dell’Amministrazione, anticipando il meccanismo dialettico che ha luogo nel processo, con la conseguenza che la pubblica amministrazione è tenuta ad enunciare per intero la motivazione già nel preavviso, e che le sole aggiunte consentite (anzi doverose) nel provvedimento finale sono quelle di risposta alle osservazioni dell’interessato (Cons. Stato, sez.I, 25/03/2015, n. 80). Ne deriva la legittimità della motivazione in ordine al concetto di pertinenzialità dell’immobile, introdotto dallo stesso interessato nelle osservazioni al preavviso di rigetto di un’istanza di sanatoria”.

A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione VI, con la Sentenza n. 4607 del 28 luglio 2023.