Richiedi ora la migliore consulenza

Il precetto

Cos’è il precetto?

Il precetto è definito dall’art. 480 c.p.c. ai sensi del quale “il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, , con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata”.

Trattasi, dunque, di vero e proprio ordine rivolto al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l ‘avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Dunque, insieme al titolo esecutivo è un atto necessario affinchè possa avviarsi il processo esecutivo.

Il precetto deve contenere a pena di nullità:

– l’indicazione delle parti;

– la data di notificazione del titolo esecutivo o la trascrizione integrale del titolo stesso.

Altro importante requisito, non a pena di nullità, è la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione[1].


Il precetto è, inoltre, un atto recettizio e diviene efficace solo quando è portato a conoscenza del destinatario.

La notificazione del precetto deve essere fatta alla parte personalmente. Esso può anche essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo (art. 479, secondo comma, c.p.c.).

Qualora nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non prende avvio l’esecuzione, il precetto ex art. 481 c.p.c. perde efficacia.

Scaduto tale termine, dunque, la notificazione non è più valida e sarà necessario redigere e notificare un nuovo precetto per dare avvio al processo esecutivo.

L’esecuzione forzata non può essere iniziata prima che sia decorso il termine (non inferiore a dieci giorni) indicato nel precetto e, in ogni caso, prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso. Tuttavia, l’art. 482 c.p.c. prevede che il Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, subordinandola o meno alla prestazione di una cauzione. L’autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

[1] P. Spaziani, F. Carolei, Compendio di diritto processuale civile, Nel diritto editore, 2021.