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Il preposto

– Definizione

Ai sensi dell’art. 2 , comma 1 lett. f) del D.lgs n. 81/2008 viene definito preposto la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Trattasi, dunque, di una figura professionale addetta alla sicurezza con il compito di sovrintendere e vigilare l’attività dei lavoratori accertandosi che questi ultimi recepiscano e mettano in pratica quanto indicato dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

– Obblighi del preposto

L’art. 19 del suindicato decreto legislativo regola specificamente gli obblighi del preposto che sono:

1) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività’ del lavoratore e informare i superiori diretti;

2) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

3) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

4) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

5) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

6) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

7) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

8) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

– Obbligo di formazione

In relazione a tale ultimo punto, l’art. 37 del D.lgs 81/2008 stabilisce in capo al datore di lavoro un obbligo di formazione nei riguardi del preposto con particolare riguardo ai concetti di rischio, di danno, di prevenzione, di  protezione, di organizzazione, della prevenzione aziendale, dei diritti e dei doveri dei vari soggetti aziendali, degli organi di vigilanza, di controllo e di assistenza.

Allo stesso tempo l’obbligo di formazione dovrà riguardare i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

– Retribuzione del preposto

Tale argomento è oggi molto dibattuto. Tuttavia, attualmente nessun C.C.N.L. prevede e regola espressamente tale figura professionale in relazione all’inquadramento e alla retribuzione.

– Sanzioni

L’art. 56 prevede delle sanzioni in capo al preposto nel caso in cui quest’ultimo non ottemperi alle proprie mansioni.

Tali sanzioni vanno dall’arresto fino a due mesi o ad un’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f) o all’arresto fino a un mese o ad un’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).