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Il regime degli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica o a procedura autorizzatoria semplificata
L’art. 11 del D.P.R. 31/2017 stabilisce che “l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato «A», ovvero all’articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 del Codice. In tali casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9, ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 2, che
l’intervento non e’ soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria”.
L’amministrazione comunale, ricevuta l’istanza dal privato cittadino, deve limitarsi unicamente a verificare la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
La stessa, infatti, non può apporre argomentazioni di natura urbanistico – edilizia al provvedimento conclusivo del procedimento non rientrando, tale facoltà, nella propria sfera di competenza.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 31/2017 l’amministrazione, una volta pervenuta la richiesta da parte del privato deve verificare se le opere in oggetto rientrino tra quelle per le quali non è richiesta alcuna autorizzazione ex art. 149 d.lgs 42/2004, o se tali lavori siano assoggettati al regime autorizzatorio ordinario di cui all’art. 146 del D.lgs 42/2004.
Superata tale fase di verifica l’amministrazione è tenuta solo ad accertare la compatibilità dell’intervento con il vincolo paesistico.
Ne consegue che, l’autorizzazione rilasciata nell’ambito di tale procedimento, ai sensi dell’art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha natura autonoma e presupposta rispetto agli altri titoli urbanistico – edilizi i quali devono essere rilasciati da un altro organo.
Sul punto, “L’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 del D.lgs 42/2004, costituisce atto autonomo presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli edilizi legittimanti l’intervento urbanistico – edilizio”[1].
L’amministrazione, dunque, nell’ambito dell’attività istruttoria di verifica delle istanze di cui sopra non può compiere valutazioni basate sulla disciplina urbanistica vigente ma limitarsi unicamente ad una verifica della compatibilità paesaggistica, diversamente da quanto accadeva con la previgente normativa, ormai abrogata, contenuta nel D.P.R. 139/2010.
[1] Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 899/2018.