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L’art. 23 del D.L. 133/2014, conv. con modifiche in L. 164/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento il rent to buy o anche contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili.
Ebbene, trattasi di un contratto, trascrivibile ai sensi dell’art. 2645 bis c.c. con effetto prenotativo, diverso dalla locazione finanziaria che prevede l’immediata concessione in godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto.
Il canone versato dal conduttore deve essere comprensivo di una quota imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito, che coinciderà nel massimo con il termine massimo di efficacia della trascrizione, pari a 10 anni.
Nel caso di mancato pagamento si avrà la risoluzione del contratto di rent to buy, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo: in tal caso, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.
Nel caso, invece, di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire al conduttore la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali.
– Cosa accade al contratto di rent to by nel caso di fallimento di una delle parti?
La legge prevede che qualora vi sia il fallimento del concedente del concedente il contratto prosegue fatta salva l’ipotesi di revoca ex art. 67 co. 3 lett. c) della Legge fallimentare.
Nel caso di fallimento del conduttore si applica la disciplina prevista dall’art. 72 della Legge fallimentare con la previsione che se il curatore non subentra, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce per intero i canoni a titolo di indennità, salvo che non sia stato pattuito diversamente nel contratto.