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Il richiamo verbale
Il richiamo verbale è una sanzione disciplina regolata dall’art. 1359 del D.Lgs 66/2010.
Esso viene irrogato per lievi mancanze o per omissioni da parte del dipendente.
Può essere irrogato da qualsiasi superiore ed è l’unica sanzione disciplinare a non comportare la trascrizione nella documentazione personale del militare.
Il richiamo assume rilevanza nella carriera del militare esclusivamente nei due anni successivi alla sua irrogazione ai fini della qualificazione della recidiva rilevante per l’irrogazione della sanzione del rimprovero.
L’art. 1359 c.o.m. è stato modificato dal D.lgs. 27.12.2019, n. 173 il quale ha eliminato dal comma 3 le parole “né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione” in riferimento alle modalità di irrogazione della stessa.
In precedenza, pertanto, l’art. 1359 c.o.m. prevedeva, implicitamente, la possibilità che il richiamo venisse inflitto oralmente ovvero per iscritto, con non pochi dubbi circa la lesione del diritto di difesa del militare sanzionato con un richiamo meramente orale, senza alcuna garanzia procedimentale ovvero possibilità di impugnare il provvedimento perché non emanato per iscritto e quindi mai notificato.
Eliminate tali parole, permane comunque la possibilità per l’Amministrazione di irrogare la sanzione del richiamo senza troppe formalità, come la possibilità di procedere all’irrogazione per iscritto a seguito di regolare procedimento disciplinare.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’Amministrazione abbia avviato il procedimento disciplinare per l’irrogazione del rimane.
Ad ogni modo, una sanzione irrogata oralmente desta non pochi dubbi dne la tutela della difesa e delle garanzie per il militare incolpato.
È sempre auspicabile che l’Amministrazione proceda con una sanzione irrogata per iscritto cosi da consentire al militare di valutare se proporre ricorse gerarchico teso all’annullamento della sanzione, la quale rimane pur sempre valida nei successivi due anni dalla sua irrogazione ai fini della valutazione della recidiva portando con sé ulteriori conseguenze annesse e connesse circa la valutazione del rendimento del militare stesso[1].
[1] Cfr. P. Carbutti, S.J. G. Maiella, Manuale esplicativo di diritto amministrativo militare, Key editore, 2022.