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Il Ricorso straordinario al Capo dello Stato

– Definizione

I ricorsi amministrativi sono dei particolari rimedi amministrativi, per la tutela della posizione del privato cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione. Questi, a differenza dei rimedi giurisdizionali, sono decisi dalla stessa Pubblica Amministrazione.

Ebbene, in questa categoria si colloca il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato il quale è regolato dal D.P.R. n. 1199/1971.

Questo può essere definito come un rimedio amministrativo di carattere generale consistente nell’impugnativa di un atto amministrativo definitivo, proposta da un soggetto interessato direttamente al Capo dello Stato[1].

Trattasi di un rimedio a carattere generale esperibile in tutti i casi in cui non sia vietato dalla legge.

– Requisiti e disciplina

1) Il ricorso è ammesso per soli vizi di legittimità;

2) Il ricorso è proponibile unicamente nei confronti di atti a carattere definitivo;

3) Vige il principio di alternatività: Il ricorso è alternativo rispetto a quello giurisdizionale. L’uno esclude l’altro in ossequio al principio del ne bis in idem.

– Procedimento

Il ricorso deve essere proposto entro 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione o, comunque, dalla piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo.

Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell’eseguita notificazione all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l’ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L’organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.

Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l’affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.

Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l’integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all’integrazione[2].

È possibile la presentazione sia di motivi aggiunti, entro 120 giorni dalla data in cui il ricorrente ha preso conoscenza di ulteriori vizi, e sia di una domanda cautelare qualora sussistano il fumus boni iuris e il periculum in mora.

La fase istruttoria è svolta dalla Pubblica Amministrazione conclusa la quale il Ministero competente trasmette al Consiglio di Stato tutta la documentazione affinché venga emesso un parere vincolante il quale costituirà parte integrante del provvedimento finale.

Il procedimento è deciso con un Decreto del Presidente della Repubblica, proposto e controfirmato dal Ministro competente in materia.

– Impugnazioni del D.P.R.

Il decreto è impugnabile in sede giurisdizionale solo per error in procedendo salvo nel caso in cui il ricorrente non abbia regolarmente notificato il ricorso al contro interessato.

L’impugnazione del D.P.R. è soggetta al regime ordinario per cui è dapprima impugnabile innanzi al T.A.R. competente e poi, eventualmente, innanzi al Consiglio di Stato.

Negli ultimi anni, la giurisprudenza ritiene ammissibile anche il Ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

È ammesso, inoltro, il Ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c.

– Trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale

L’art. 48 c.p.a. prevede la possibile di una trasposizione (anche detta opposizione) dell’intero gravame innanzi al Giudice Amministrativo rimettendo in termini l’originario ricorrente.

Il contro interessato, infatti, entro 60 giorni dalla notifica del ricorso straordinario ha la facoltà di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Il ricorrente, qualora ne abbia interesse ha l’obbligo di depositare entro 60 giorni dalla notifica un atto di costituzione presso il T.A.R. competente da notificare all’amministrazione e al contro interessato.

In tal caso il giudizio prosegue secondo le regole previste per il giudizio dinanzi al T.A.R.

Invece, in caso di inammissibilità della trasposizione proseguirà il giudizio innanzi al Capo dello Stato.

– Perché recentemente è molto utilizzato tale tipo di giudizio?

Tale ricorso amministrativo ha negli ultimi anni trovato grande favore all’interno del mondo giuridico. Le sono da ricercarsi nella maggiore rapidità e celerità con la quale viene deciso rispetto al ricorso giurisdizionale nonché nel termine di decadenza di 120 giorni previsto per la sua presentazione.


[1] Del Pino L. – Del Giudice F., Compendio di diritto amministrativo, Edizione Simone, 2020, p. 438.

[2] Art. 9 D.P.R. n. 1199/1971.