Richiedi ora la migliore consulenza

Il rifiuto delle cure

Il rifiuto delle cure

Può un paziente rifiutare di sottoporsi alle cure mediche?

La materia è regolata dalla Legge n. 219/2019 rubricata “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le forme previste dall’art. 1, comma 4 della L. n. 219/2017, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso[1].

Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme, il consenso precedentemente prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento.

Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari

alla propria sopravvivenza, il medico deve prospettare al paziente, ed eventualmente  ai suoi familiari, tutte le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative.

Lo stesso, altresì, deve porre in essere ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica[2].

La manifestazione di volontà del paziente sia che si tratti di accettazione, revoca o rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da eventuali responsabilità in sede civile o penale.

L’art. 2 della Legge n. 219/2017 stabilisce che anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso, il medico deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze con un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative di cui alla Legge n. 38/2010.

Tuttavia, nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.

Inoltre, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.


[1] M. Di Pirro, La nuova responsabilità medica e il risarcimento del danno, Edizioni Giuridiche Simone, 2022.

[2] art. 1, co. 5 L. n. 219/2017.