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Il riparto di competenze tra Stato e Regioni
La nostra Costituzione ha previsto che la Repubblica si articoli in Stato, Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane.
La Carta Costituzionale, dunque, pone sullo stesso piano lo Stato con le altre autonomie locali, nell’ambito di un sistema definito “Repubblica delle autonomie”.
Trattasi oggi di un sistema in cui è prevista una vera e propria equiordinazione degli enti territoriali, la legge statale e la legge regionale sono, pertanto, pariordinate.
In un tale contesto, rilevante importanza ha assunto la riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001.
A seguito della suddetta riforma, la legge statale ha perduto quella posizione di prevalenza che aveva nel precedente sistema. Lo Stato, pertanto, ha perduto la potestà legislativa generale, presente nel precedente assetto, potendo legiferare solamente nelle materie individuate dalla Costitizione ed espressamente a lui riservate.
Inoltre, sia la legge statale che quella regionale sono sottoposte agli stessi limiti, che sono: a) rispetto della Costituzione; b) rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.
Il riparto di competenze tra Stato e Regioni