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Il riparto di giurisdizione in materia edilizia

Il riparto di giurisdizione in materia edilizia

La giurisdizione in materia edilizia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. a) D.Lgs 104/2010.

L’art. 16 della L. n. 10/1977 (c.d. Legge sui suoli) aveva introdotto tale giurisdizione solamente riguardo alla determinazione e liquidazione degli oneri di urbanizzazione e costruzione, nonché alle sanzioni amministrative contro gli illeciti in materia di abusivismo edilizio[1].

Successivamente, l’art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 aveva esteso la giurisdizione esclusiva del g.a. a tutte le controversie in materia urbanistica ed edilizia, comprese quelle nascenti dai c.d. comportamenti.

L’intervento della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004, poi seguita dalla pronuncia n. 191 del 2006, ha ridimensionato, tuttavia, l’ambito di tale giurisdizione, mediante la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che devolvevano alla medesima i “comportamenti”, facendo salvi soltanto quelli riconducibili all’esercizio di un pubblico potere.

Finalmente, il sindacato del Giudice Amministrativo viene ad avere per oggetto, quindi, lo scorretto esercizio di una funzione pubblica e non una condotta meramente materiale realizzata iure privatorum[2].

In conclusione, l’art. 133 c.p.a., recepisce in maniera precisa e minuziosa l’impostazione fornita dalla Corte Costituzionale.

Tale norma, infatti stabilisce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio”.

Con l’espressione “tutti gli usi del territorio” il Legislatore ha inteso includere nella giurisdizione esclusiva: a) le controversie tipicamente urbanistiche (derivanti dagli strumenti urbanistici di ogni genere); b) quelle edilizie (contro i provvedimenti di assenso o di diniego dei permessi edilizi e nei confronti della S.C.I.A.; c) i ricorsi contro la determinazione e la liquidazione del c.d. contributo di permesso edilizio; d) quelle in materia di oblazione nel caso di condono edilizio; e) quelle sulle sanzioni edilizie, eccetto quelle pecuniarie; f) quelle concernenti le c.d. materie limitrofe della tutela del paesaggio, dell’ambiente, dei beni artistici e storici, nonché quelle sulle espropriazioni (ad eccezione delle questioni sulle indennità e sui comportamenti non riconducibili a un pubblico potere)[3].


[1] F. Caringella, O. Toriello, Manuale Ragionato di diritto amministrativo, Dike, 2022.

[2] F. Caringella, O. Toriello, Op. cit.

[3] F. Caringella, O. Toriello, Op. cit.