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Il risarcimento per il ritardo del volo aereo
Imprevisti e disagi poco prima dell’imbarco su un volo sono ormai sempre più frequenti.
Tuttavia, il legislatore europeo ha previsto delle forme di tutela per i passeggeri in caso di ritardo o cancellazione.
La cancellazione del volo si verifica quando un volo, originariamente previsto dalla compagnia aerea e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene effettuato.
La normativa comunitaria prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di cancellazione del volo (Reg. 261/2004, art. 5)[1].
Quali sono i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del volo?
In entrambi i casi, sono previste forme di tutela per il passeggero.
Infatti, ai sensi del Regolamento CE n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero
ha diritto a tre opzioni:
1) rimborso del prezzo del biglietto;
2) imbarco su un volo alternativo se possibile;
3) imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero;
Tuttavia, in alcuni casi i passeggeri hanno anche alla compensazione pecuniaria, vale a dire una sorta di risarcimento danno a causa del disagio subito.
Ma vediamo la vicenda nei dettagli:
CANCELLAZIONE DEL VOLO
A) CANCELLAZIONE per tutte le tratte aeree inferiori a 1.500 km
Il risarcimento per il passeggero ammonta a 250 EURO
B) CANCELLAZIONE per tutte le tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km
Il passeggero avrà diritto ad un risarcimento di 400 EURO
C) CANCELLAZIONE per le tratte aeree superiori a 1.500 km all’interno dell’UE
Il risarcimento ammonta sempre a 400 EURO
D) CANCELLAZIONE per le tratte aeree superiori a 3.500 km al di fuori dell’UE
Il passeggero avrà diritto ad un risarcimento pari a 600 EURO
Qualora il ritardo del volo sia inferiore alle 4 ore, l’importo totale potrebbe essere ridotto del 50%.
È necessario, però, che la compagnia comunichi la cancellazione del volo con un preavviso inferiore ai 14 giorni dalla partenza.
RITARDO DEL VOLO
A) RITARDO di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km
Il passeggero avrà diritto alla somma di 250 EURO
B) RITARDO di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km
Il passeggero avrà diritto alla somma di 400 EURO
c) RITARDO di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b)
Il passeggero avrà diritto alla somma di 600 EURO
La compagnia aerea, tuttavia, dovrà prestare opportuna assistenza al passeggero.
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[1] https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri/ritardo-prolungato-del-volo
[1] https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri/ritardo-prolungato-del-volo