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Il rito Fornero

1.Il rito Fornero

La Legge. n. 92/2012 (c.d. legge Fornero) ha introdotto un nuovo e autonomo rito speciale, applicabile alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012).

Ai sensi dell’art. 1 comma 47 tale rito si applica per tutte quelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa di licenziamenti illegittimi o inefficaci.

Il nuovo procedimento si struttura in due fasi:

1) urgente, introdotta con ricorso e che si definisce con ordinanza immediatamente esecutiva;

2) a cognizione piena (o di opposizione), con natura di procedimento a cognizione piena e a contenuto decisorio, proponibile con ricorso e che si definisce con sentenza provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. La fase urgente

La fase urgente del rito Fornero ha natura di procedimento sommario non cautelare a funzione prevalentemente esecutiva.

Il carattere sommario riguarda sia il rito che la fase cognitoria.

Non è un procedimento cautelare poiché la circostanza che il Giudice adotti un provvedimento in maniera celere non è da ricercarsi in ragioni cautelari ma nel fatto che la legge imponga l’adozione dello stesso il prima possibile.

La fase urgente viene introdotta con ricorso contenente i requisiti di cui all’art.125 c.p.c.

A seguito della presentazione del ricorso, il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione, da doversi celebrare entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, ed assegna al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, nonché un termine non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente[1].

Così, Il Giudice, una volta sentite le parti ed omesse tutte le formalità non essenziali provvede con ordinanza immediatamente esecutiva all’accoglimento o al rigetto del ricorso.

3. La fase a cognizione piena o di opposizione

Tuttavia, avverso l’ordinanza di accoglimento o di rigetto è possibile proporre opposizione mediante ricorso da depositare innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

L’udienza di discussione è fissata non oltre i successivi sessanta giorni, con assegnazione all’opposto di un termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza.

Ricorso e decreto devono essere notificati dall’opponente all’opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. L’opposto deve costituirsi tramite deposito di una memoria difensiva[2].

Inoltre, in sede d’udienza il Giudice, sentite le parti, provvede con sentenza provvisoriamente esecutiva costituente titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

4. Le impugnazioni

Avverso la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla Corte di Appello, che decide con sentenza ricorribile per Cassazione.

5. Dal 2023 addio al rito Fornero

Il rito Fornero ha subìto numerose critiche ed ha suscitato non poche perplessità.

Pertanto, a partire dall’1 luglio 2023 si applicherà il rito ordinario del lavoro modificato dalla riforma Cartabia.


[1] R. Del Prete, V. Ricchezza, Compendio Di Diritto Del Lavoro, Sindacale e Della Previdenza Sociale, Nel diritto editore, 2022.

[2] R. Del Prete, V. Ricchezza, op.cit.