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L’art. 6 lett. b) della legge n. 241/1990 stabilisce che “Il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.
La suindicata norma detta il c.d. principio del soccorso istruttorio attraverso il quale la Pubblica Amministrazione, nell’ambito di un procedimento amministrativo, invita il privato cittadino a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti o delle dichiarazioni presentate, nel caso in cui queste ultime risultassero incomplete.
Il soccorso istruttorio, regolato e disciplinato dalla l. n. 241/1990 ha tendenzialmente carattere facoltativo, ma può assumere carattere obbligatorio in relazione a specifiche categorie di procedimenti tra i quali rientrano i concorsi pubblici.
A titolo esemplificativo in materia di concorsi pubblici, consolidato orientamento giurisprudenziale ha sancito che “Specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione. In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio”(cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7975/2019, T.A.R. Campania Napoli Sez. V, n. 4413/2021).
Il potere di soccorso istruttorio ex art. 6 lett. b) della l. n. 241/90 riconosce al responsabile del procedimento il diritto di chiedere la rettifica delle dichiarazioni o delle istanze erronee, incomplete nel rispetto dell’esigenza di consentire la massima partecipazione ed orientando l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti posseduti dal soggetto istante.
In materia di contratti pubblici, la stazione appaltante può far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 ai sensi del quale “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.