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Il trasferimento di immobile pubblico
Con il termine immobile pubblico si fa riferimento ad un edificio destinato allo svolgimento di una funzione di interesse pubblico.
È possibile trasferirlo?
La procedura per il trasferimento di immobile pubblico è contenuta nell’articolo 57 bis del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 rubricato “Procedure di trasferimento di immobili pubblici”.
La norma dispone che le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano a qualsiasi procedura di dismissione o di valorizzazione, utilizzazione, anche a fini economici, di beni pubblici di interesse culturale. Si tratta, pertanto, delle ipotesi di alienazione, in termini generali e generici, di concessione d’uso e locazione degli immobili rientranti nella tipologia appena richiamata.
Resta fermo in ogni caso il dispositivo di cui al comma 2 dell’articolo 57 bis, in base al quale le condizioni e le prescrizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’alto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri immobiliari[1].
Inoltre, in caso di inosservanza delle norme da parte del concessionario o del locatario, su richiesta delle amministrazioni cui i beni appartengono, da luogo alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.
[1] A . Ferretti, Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio, Simone editore, 2019.