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Il valore della causa di servizio nelle vittime del dovere

Il valore della causa di servizio nelle vittime del dovere

Qual è la valenza della causa di servizio all’interno del procedimento per il riconoscimento dello status di vittima del dovere?

Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest’ultima sia legata a “particolari condizioni ambientali o operative” implicanti l’esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all’invalido per servizio, un elemento che comporti l’esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.

Sul punto, “L’accertamento dell’infermità come derivante da causa di servizio non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, il mancato riconoscimento della causa di servizio non può di per sé determinare l’insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla legge n. 266 del 2005”

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sez. VI lavoro, con la sentenza n. 28696 del 16 dicembre 2020.