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Interventi di efficientamento energetico: realizzabili tramite CILA

Interventi di efficientamento energetico: realizzabili tramite CILA

L’art. 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34/2020 prevede che gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico sono realizzabili mediante CILA ove classificabili quale “manutenzione straordinaria” (al di fuori di cui si collocano la demolizione e la ricostruzione degli edifici);  tali interventi devono essere collocati entro la cornice generale del DP.R. 380/2001, la quale costituisce l’insopprimibile fonte normativa di riferimento da cui non si può prescindere per qualificare una determinata opera e inquadrarla entro uno specifico titolo edilizio, sicché, in forza delle previsioni di cui all’art. 3 e 10 del TUE, non può ritenersi che l’esclusione dal perimetro della CILAS, di cui al predetto art. 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34/2020, riguardi solo gli “integrali” interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici.

Risulta più coerente, sul piano sistematico, ritenere che un intervento sia realizzabile mediante CILAS, anche qualora riguardi “le parti strutturali degli edifici o i prospetti”, ove abbia le caratteristiche della manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001 e non comporti la “demolizione e la ricostruzione” dell’edificio interessato, la quale, anche ove non integrale, porta a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e, come tale, è da sottoporsi alla disciplina di cui agli artt. 3, comma 1, lett. d), e 10 del predetto D.P.R. 380/2001.

A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Catania, Sezione III, con la sentenza numero 3331 del 9 ottobre 2024.