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Interventi subordinati al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 380/2001
In materia di edilizia, in ordine agli interventi subordinati al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 380 del 2001, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici. In termini più specifici, la modifica della sagoma, dell’altezza, dei prospetti e del volume dell’originaria costruzione non consentono di ritenere un intervento come ristrutturazione edilizia ordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380 del 2001; tali interventi infatti rientrano nella categoria della ristrutturazione edilizia “pesante”, contemplata dall’art. 10 t.u.ed., norma che sostanzialmente assimila l’intervento di ristrutturazione edilizia caratterizzato da incrementi volumetrici ovvero di sagoma e prospetti a quello di una nuova costruzione, quantomeno per le porzioni che costituiscono un novum rispetto alla preesistenza, subordinandone la realizzazione al previo rilascio del permesso di costruire
A stabilirlo è stato il T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IIS, con la sentenza n. 7000 del 24 aprile 2023.