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Intervento in area soggetta a vincolo – Permesso di costruire: silenzio assenso
Nelle aree vincolate il silenzio assenso è ammesso solo laddove la pratica si presenti completa dal punto di vista dell’acquisizione dei nulla osta, pareri e assensi necessari e dunque della rappresentazione di tutti gli interessi pubblici da salvaguardare, ovvero laddove, per la qualità dell’intervento, l’acquisizione di tali atti presupposti non sia richiesta. L’assoluta inconfigurabilità del silenzio assenso per il solo fatto della pertinenza dell’intervento ad area soggetta a vincolo rappresenta, infatti, un’errata applicazione del comma 8 dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001 ed un’illegittima limitazione dell’operatività dell’istituto, il cui effetto abnorme è quello di frustrare le finalità di semplificazione e di accelerazione dell’agire amministrativo alla base della stessa disposizione normativa citata, nonché le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche all’origine delle più recenti modifiche apportate ad essa ed alla legge n. 241/1990 (cfr. T.A.R. – Campania, Salerno, Sez. II, 30.04.2024, n. 950, Id. T.A.R. – Toscana, Firenze, Sez. III, 24.01.2023, n. 72, Cons. Stato, Sez. IV, 21.11.2023, n. 9969).
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, Sezione I, con la Sentenza numero 137 del 28 gennaio 2025.