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Istanza di disconoscimento della scrittura privata nell’opposizione al decreto ingiuntivo

Istanza di disconoscimento della scrittura privata nell’opposizione al decreto ingiuntivo

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all’atto del deposito del ricorso per l’ingiunzione deve essere compiuta nell’atto introduttivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell’art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell’atto di riassunzione dinanzi al Giudice competente ai sensi dell’art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l’opposizione.

A stabilirlo è statala Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con Ordinanza n. 27039 del 21 settembre 2023.

Istanza di disconoscimento della scrittura privata nell’opposizione al decreto ingiuntivo

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