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Istanza di revoca del divieto di detenzione armi
È possibile che, decorso un determinato lasso di tempo e mutati i presupposti sulla scorta dei quali vi era stata l’emanazione del divieto di detenzione delle armi ex art. 39 T.U.L.P.S, il privato cittadino possa ottenere un nuovo provvedimento di revoca da parte dell’Amministrazione.
Chi può fare la richiesta?
La richiesta di revoca del divieto di detenzione delle armi può essere effettuata dal soggetto personalmente o per mezzo di un legale, presentando innanzi alla P.A. una istanza motivata, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare i requisiti personali ed il superamento dei presupposti dell’emissione del provvedimento inibitorio.
La domanda di revoca del decreto di divieto detenzione armi deve essere inviata o mediante raccomandata A.R. o all’indirizzo di P.E.C.della Prefettura Territorialmente competente.
Obbligo di pronunciarsi sull’istanza
Il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sulle istanze di revoca qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) decorso un tempo ragionevole dal momento dell’adozione del provvedimento inibitorio (lasso di tempo individuato dalla giurisprudenza in cinque anni dall’adozione del divieto);
2) presenza di positive sopravvenienze che abbiano modificato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità.
A tal proposito, autorevole giurisprudenza si è pronunciata in merito all’obbligo da parte dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza inviata dal privato cittadino.
Sul punto, “L’amministrazione sia obbligata a pronunciarsi sull’istanza di revoca di un divieto di detenzione delle armi, non potendo tale divieto avere un’efficacia sine die, ovvero anche oltre il venir meno della situazione di pericolosità; e si è dunque riconosciuto al destinatario del divieto l’interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall’amministrazione un riesame della propria posizione. Ma tutto ciò al ricorrere di due condizioni, costituite dal sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e dal decorso di un ragionevole lasso di tempo dall’adozione del medesimo provvedimento inibitorio. In particolare, il lasso di tempo ragionevole trascorso il quale, in presenza di nuovi elementi, il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull’istanza di revoca della misura, è stato individuato dalla citata giurisprudenza in cinque anni e tale orientamento è stato recepito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020”.
A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI, Sez. IV, sentenza n. 367 del 20 novembre 2023.