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La cessione di cubatura da parte di un solo comunista

Per garantire uno sviluppo proporzionato ed equilibrato del territorio è necessario che vengano rispettati alcuni parametri.

Occorre, infatti, che tra la superficie edificata e la volumetria dell’edificio edificando esista un dato rapporto, sancito dai piani regolatori.

Così il Comune limita lo jus aedificandi del privato, imponendo di non costruire edifici la cui volumetria complessiva superi il valore stabilito.

Per superare questo limite, spesso vengono stipulati di accordi tra confinanti.

In questi casi, infatti, un proprietario rinuncia ad una quota di cubatura edificabile sul suo fondo, per consentire all’altro di disporre della volumetria richiesta o di una volumetria maggiore di quella consentita.

Il cessione di cubatura edilizia è una pratica consolidata nella prassi e riconosciuta anche dalla giurisprudenza.

Cosa accade in caso di cessione di cubatura da parte di un solo comunista?

Ebbene, qualora su di un fondo in comunione che valore ha la cessione di cubatura, con cui solo uno o alcuni dei comproprietari del fondo distaccano la facoltà inerente al loro diritto dominicale di costruire sull’intero immobile nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore?

Sul punto è intervenuta la seconda sezione civile della Corte di Cassazione Civile con la Sentenza n. 18044 del 6 giugno 2022.

Sul punto, i Giudici della Suprema Corte hanno stabilito che “nel caso di fondo in comunione tra più soggetti, il contratto di cessione di cubatura, con cui solo uno o alcuni dei comproprietari del fondo distaccano la facoltà inerente al loro diritto dominicale di costruire sull’intero immobile nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore, costituisce atto eccedente l’ordinaria amministrazione valido, ma improduttivo di effetti nei confronti dei comproprietari rimasti estranei alla stipula dell’atto di cessione, atteso che ciascun comproprietario può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa esclusivamente nei limiti della propria quota”.