Richiedi ora la migliore consulenza
1) Definizione di comunicazione di avvio del procedimento
La comunicazione di avvio del procedimento è un atto amministrativo che consente ad un soggetto di venire a conoscenza dell’avvio di un procedimento destinato a concludersi con un provvedimento che produrrà degli effetti nei suoi confronti.
È regolata dagli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 e si colloca nell’ambito dei principi di trasparenza e pubblicità che regolano l’agere della pubblica amministrazione.
2) Destinatari della comunicazione
– titolari di interessi legittimi;
– soggetti portatori di interessi differenti rispetto a quelli dell’amministrazione procedente;
– I controinteressati, ossia i soggetti che potrebbero subire un pregiudizio o un nocumento dal provvedimento finale.
3) Il contenuto e tempi di comunicazione
L’art. 8 della Legge sul procedimento amministrativo stabilisce in modo tassativo il contenuto della comunicazione.
In particolare, la comunicazione di avvio del procedimento deve essere corredata da:
a) l’indicazione dell’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento;
c) l’ufficio, il domicilio digitale dell’amministrazione e la persona responsabile del procedimento;
d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico;
e) l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera.
La mancata comunicazione di alcune informazioni può essere causa di invalidità del provvedimento finale. Tuttavia in taluni casi, qualora il destinatario sia comunque venuto a conoscenza delle informazioni necessarie, il provvedimento finale sarà perfettamente valido per via del c.d. principio del raggiungimento dello scopo.
In ossequio a tale principio, infatti, nel caso in cui lo scopo di partecipazione del privato cittadino al procedimento amministrativo sia comunque raggiunto, ad esempio da un atto equipollente, non è leso il principio di cui all’art. 7 della L. n. 24/1990.
La comunicazione deve essere notificata personalmente al destinatario, in forma scritta, mediante strumenti informatici o telematici.
Quanto ai tempi, la legge sul procedimento amministrativo non prevede alcunché.
Nonostante ciò, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la comunicazione della essere inviata a ridosso dell’avvio del procedimento entro un lasso di tempo congruo tale da consentire al soggetto destinatario di presentare le proprie osservazioni.
4) Deroghe all’obbligo di comunicazione
In linea teorica, la comunicazione di avvio del procedimento è obbligatoria salvo taluni casi previsti dalla legge.
A tal proposito, l’art. 7 comma 1 della L. 241/1990 individua alcuni casi in cui è possibile derogarvi:
– procedimenti cautelari;
– procedimenti per i quali sussistono ragioni di particolare celerità tali da non consentire all’amministrazione di comunicare ai destinatari l’avvio del procedimento.
Tuttavia, deve trattarsi di un’urgenza qualificata congruamente documentata e motivata nel provvedimento finale.
– nel caso in cui il procedimento sia destinato a concludersi con un provvedimento avente natura vincolata, per il quale non è necessario l’apporto partecipativo del privato.
5) Impugnazione
La comunicazione di avvio del procedimento, essendo un atto endoprocedimentale, non può essere autonomamente impugnata. Il ricorso in tal caso sarà dichiarato inammissibile.
Il privato cittadino potrà far valere eventuali illegittimità della comunicazione o un’omissione della stessa solo nel giudizio di impugnazione del provvedimento finale.