Richiedi ora la migliore consulenza
La conciliazione nelle telecomunicazioni
In materia di telecomunicazioni, l’art. 1 comma 11 della L. n. 249/1997 prevede espressamente
l’obbligatorietà del previo tentativo di conciliazione tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze.
Ebbene, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato A alla delibera n. 173/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tale tentativo di conciliazione deve essere promosso innanzi al CORECOM competente per territorio.
Ma tale conciliazione costituisce una condizione di procedibilità o di proponibilità della domanda?
Orbene, tale problematica è sorta poiché la L. n. 249/1997 stabilisce “in materia di telecomunicazioni non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione”, mentre, nel regolamento approvato con delibera dell’Autorità n. 173/2007/CONS, nel caso di mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla L. n. 249/1997, è previsto che la domanda giudiziale debba ritenersi “improcedibile”.
A dirimere la controversia è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione la quale ha stabilito che “il tentativo di conciliazione in oggetto, per le esigenze di fondo che lo caratterizzano, si presta ad essere assimilato a quello che era previsto nelle controversie di lavoro ed assimilate dall’art. 412 bis c.p.c., la cui mancanza è rilevabile dal giudice entro il primo grado e da luogo alla sospensione del giudizio per poi proseguire dopo il suo esperimento”[1].
Con tali pronunce, i giudici della Suprema Corte hanno, quindi, negato la possibilità di poter omettere il preventivo tentativo di conciliazione asserendo che tale soluzione contrasterebbe con la ratio della legge n. 249/1997 volta a deflazionare i contenziosi pendenti dinanzi i tribunali.
A tal proposito, anche la Corte Costituzionale si è espressa a favore dell’effetto della tesi della improcedibilità dell’azione, affermando che “le procedure di conciliazione obbligatoria sono stabilite al fine di soddisfare in modo celere le situazioni sostanziali, a condizione che non precludano l’accesso alla tutela in sede giurisdizionale” (Corte Costituzionale, sent n. 276/2000 e n. 403/2007).
Ne consegue, quindi, che per le controversie che insorgono tra utenti ed operatori di telecomunicazioni, l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale con la conseguenza che il giudizio in non potrà concludersi con una pronuncia in rito ma con un provvedimento di sospensione dello stesso che consenta alle parti lo svolgimento della fase conciliativa.
[1] Corte di Cassazione, Sez. Unite, sent. nn. 8240 e 8241 del 2020.