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La decadenza del permesso di costruire

La decadenza del permesso di costruire

Nell’ambito di quella che è la c.d. attività edilizia vincolata, vale a dire quella che per poter essere posta in essere necessita un provvedimento da parte della pubblica amministrazione, ritroviamo il permesso di costruire.

Il D.P.R. 380/2001 definisce il permesso di costruire quel provvedimento legittimamente le trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Esso è il frutto di un lungo percorso normativo iniziato con la licenza edilizia, sostituito dalla concessione edilizia per poi approdare al permesso di costruire.

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Tra i caratteri del permesso a costruire vi è quello della temporaneità. Infatti, sono fissati limiti di tempo perentori sia per l’inizio dei lavori (solitamente un anno dal rilascio del provvedimento) che per la fine (tre anni). Il mancato rispetto comporterà delle sanzioni salvo casi particolari.

Cosa accade in caso di decadenza del permesso di costruire?

Il D.P.R. n. 380/2001 all’articolo 15 stabilisce espressamente che “Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto”.

Quindi, una volta decaduto il permesso di costruire colui che intende completare l’opera non ultimata, è obbligato a richiedere un nuovo o un diverso titolo edilizio. L’eventuale ultimazione dell’opera con il permesso di costruire scaduto è da considerarsi illegittima.

A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 5385 del 19 luglio 2021.