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La delegazione attiva

La delegazione attiva

La delegazione attiva si colloca nell’ambito delle modificazioni soggettivi, dal lato attivo, del rapporto obbligatorio.

Il rapporto obbligatorio, infatti, può subire un mutamento dei soggetti senza che però vi sia l’estinzione del vincolo.

Tuttavia, la delegazione attiva non trova espresso riconoscimento all’interno del codice civile ma è ampiamente riconosciuta da dottrina e giurisprudenza.

Nella delegazione attiva si ha un accordo trilaterale in forza del quale il creditore (delegante) autorizza un terzo (delegatario) a rendersi destinatario della promessa fatta dal debitore (delegato) di adempiere una obbligazione in relazione alla quale lo stesso delegante era già in precedenza il soggetto attivo[1].

Ad esempio, Tizio, creditore di Caio, volendo gratificare il figlio Sempronio, si accorda con Caio e Sempronio affinchè il primo si obblighi a pagare detto importo direttamente al secondo[2].

Tale forma di modificazione nel lato attivo del rapporto obbligatorio ha un effetto cumulativo, in quanto il nuovo creditore si aggiunge a quello originario.

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[1] A. Geraci, Compendio di diritto civile, Nel diritto editore, 2021.

[2] M. Di Pirro, Compendio di istituzioni di diritto privato, Edizioni giuridiche Simeone, 2020.