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La discrezionalità del Comitato di Verifica nella causa di servizio
Quando parliamo di causa di servizio facciamo riferimento a quel particolare istituto, regolato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che ricollega una serie di benefici al riconoscimento di infermità o lesioni sorte in dipendenza della propria attività di servizio.
2. Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare di tale privilegio tutti i dipendenti pubblici che abbiano contratto, durante lo svolgimento o in conseguenza della propria attività lavorativa una lesione o una infermità.
In particolare possono beneficiarne tutti i dipendenti in seno:
- Polizia di Stato
- All’Esercito
- Marina militare
- Aeronautica militare
- Arma dei carabinieri.
- Corpo Forestale dello Stato
- Polizia Penitenziaria
- Guardia di finanza
- Vigili del fuoco
- Polizia Municipale
- Docenti
- Magistratura
- Pubblici dipendenti
3. Quali sono i requisiti?
Affinchè l’istanza sia valida e legittima è necessario che tra la lesione e/o patologia e l’attività di servizio svolta sussista:
- Un nesso di causalità diretto:è necessario, dunque, che l’evento dannoso sia diretta conseguenza dell’attività di servizio svolta.
- Un nesso di concausalità: è necessario, in questo caso, che l’attività di servizio svolta abbia inciso in maniera determinante sull’evento dannoso che è verificato.
4. Qual è l’iter procedurale?
L’iter procedurale da seguire è il seguente:
- Fase di presentazione della domanda all’amministrazione;
- Fase istruttoria con conseguente visita medica dinanzi alla Commissione Medica competente;
- Trasferimento della documentazione da parte dell’Amministrazione alla Commissione per la Valutazione della Causa di Servizio la quale è deputata ad accertare il nesso di causalità;
- Fase di conclusione del procedimento. Qualora l’Amministrazione decida di rigettare la domanda è tenuta a comunicare al soggetto istante o al suo legale rappresentante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda (c.d. preavviso di rigetto) concedendogli un termine pari a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
- Provvedimento finale
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La discrezionalità del Comitato di Verifica nella causa di servizio
Nell’ambito del riconoscimento della causa di servizio il Comitato di verifica gode di un potere discrezionale.
Sul punto, “gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l’attività lavorativa svolta e l’infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, salvo che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti, o, ancora per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale”.
A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato con la sentenza, sez. III, con la sentenza n. 3711 del 12 aprile 2023.