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La durata del permesso di soggiorno
L’art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 268/1998 stabilisce espressamente che “La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto di ingresso”. La durata non può comunque essere:
› superiore a tre mesi se rilasciato per visite, affari e turismo;
> inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, universitari e di alta formazione artistica, musicale o coreutica, fatta salva la verifica annuale di profitto e con la possibilità di prolungarlo di altri dodici mesi una volta compiuto il percorso formativo;
> superiore alla necessità specificamente documentate negli altri casi previsti dal decreto legislativo 286/98 e dal DPR n. 349/99;
> superiore a nove mesi, in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
> superiore ad un anno, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
• superi ore a due anni, in relazione ad un contratto di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimento familiare.
Cfr. A. A. Bonforte, Compendio breve di pubblica sicurezza, 2023.