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La durata ragionevole del procedimento in ambito europeo

La durata ragionevole del procedimento in ambito europeo

Il diritto ad una durata ragionevole del procedimento è sancito dalla Carta di Nizza all’art. 41.

Esso è stato adoperato dal Giudice eurounitario allo scopo di valorizzare il carattere strumentale rispetto alla tutela di altri diritti, in maniera analoga all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza nazionale.

La tardiva adozione del provvedimento da parte della P.A., infatti, non ne giustifica di per sé l’annullamento, poiché la violazione del citato diritto assume rilevanza al solo fine di accertare se l’amministrazione dell’Unione abbia pregiudicato i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento o abbia leso i diritti della difesa dell’interessato.

Qualora, dunque, una simile lesione non si sia verificata, l’ingiustificato ritardo è fonte di un rimedio non già caducatorio, ma satisfattorio e risarcitorio, improntato a equità («satisfaction équitable»)[1].

La durata ragionevole del procedimento in ambito europeo

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[1] F. Caringella, Manuale ragionato di diritto amministrativo europeo, Dike, 2022.