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La gestione dei rifiuti

1) Nozione e classificazione dei rifiuti

Ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera a) del D.lgs 152/2006 viene definito come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

Lo stesso articolo 183 effettua una classificazione delle tipologie di rifiuti che possono essere suddivisi in:

-) rifiuti urbani e sono:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni;

-) rifiuti pericolosi ossia gli esplosivi, i materiali facilmente infiammabili, irritabile, cancerogeno, corrosivo, infettivo, tossico, mutageno etc;

-) rifiuti speciali, ossia:

a) rifiuti prodotti nell’ambito di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura;

b) rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione;

c) i rifiuti da attività commerciali;

d) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. Tale categoria è venuta in auge all’indomani della pandemia da Covid-19 ed è disciplinata dal D.P.R. n. 254/2003;

f) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

g) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

-) rifiuti non pericolosi, che sono:

a) oli usati;

b) rifiuti organici;

c) rifiuti alimentari;

2) L’evoluzione normativa dei rifiuti

A partire degli anni 40 del XX secolo il legislatore nazionale ha avvertito l’esigenza di legiferare in materia di rifiuti introducendo la Legge n. 366 del 1941.

Successivamente, nel 1982, venne adottato il D.P.R. n. 915/1982 all’interno del quale vennero recepite alcune direttive comunitarie in materia.

Nel 1997 è stato, poi, introdotto il c.d. decreto Ronchi (D.lgs n. 22/1997) il quale ha rappresentato per diversi anni il punto di riferimento normativo in tema di rifiuti fino all’emanazione del Codice del paesaggio (D.lgs n. 152/2006).

Tuttavia le recenti direttive europee volte ad una sempre maggiore protezione dell’ambiente e della salute umana hanno obbligato i paesi eurounitari ad adeguare la propria disciplina.

A tal proposito, infatti, le numerose direttive europee hanno trovato attuazione nel nostro paese grazie al D.Lgs n. 116/2020 rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” il quale ha avuto il compito di introdurre ed apportare numerose modifiche al codice dell’ambiente.

3) La gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti costituisce l’insieme delle norme, procedure o metodologie tese a gestire l’intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento fino al riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall’attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l’impatto sull’ambiente naturale[1].

Essa costituisce un’attività di pubblico interesse che deve essere attuata nel rispetto dei principi Costituzionali ed eurounitari nonché senza arrecare pericolo all’uomo e all’ambiente.

Proprio per questo Stato ed autonomie locali hanno l’obbligo di adottare, nel rispetto delle rispettive competenze, tutte le azioni più opportune affinché tale attività sia svolto in modo corretto ed efficiente.

La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo;

e) smaltimento.

Occorre precisare che la gestione dei rifiuti deve essere, altresì, effettuata nel rispetto dei principi noti in materia ambientali quali: precauzione, prevenzione, sostenibilità, chi inquina paga, proporzionalità etc.

4) Modalità di gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti presuppone una serie coordinate di attività e con la presenza di una serie di soggetti:

a) la raccolta dei rifiuti che consiste nel prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

b) il recupero dei rifiuti che consiste in una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale;

c) lo smaltimento che consiste in una qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia

d) il commerciante ossia qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

e) l’intermediario vale a dire qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti

f) il trasporto. L’art. 193 del codice dell’ambiente prevede che chiunque trasporti rifiuti deve munirsi di un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare le proprie generalità, l’indicazione dei rifiuti, della quantità trasportata e così via.

5) L’autorizzazione unica in materia di rifiuti

L’intera procedura è regolata dall’art. 208 del D.lgs 152/2006.

Tutti i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando:

a) il progetto definitivo dell’impianto;

b) la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Nel caso in cui l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale i termini restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Il procedimento prende impulso su istanza di parte. Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza la Regione individua il Responsabile del procedimento convocando la Conferenza dei servizi.

Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante.

La Conferenza entro 90 giorni dalla convocazione:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

Per l’istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

Nei successivi 30 giorni la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto.

L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

6) Le procedure semplificate

Il codice dell’ambiente ha previsto, agli artt. 214 e 216, alcune procedure semplificate in sostituzione dell’autorizzazione unica.

Le procedure semplificate devono comunque garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.


[1] https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_dei_rifiuti