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La nullità della divisione testamentaria

La nullità della divisione testamentaria

Nel caso in cui l’eredità sia accettata da più eredi, sui beni ereditari si forma la c.d. comunione ereditaria.
I coeredi possono, in qualsiasi momento, chiedere la divisione ereditaria facendo cessare lo stato di comunione sui beni ereditari.
Nel nostro ordinamento sono previste tre forme di divisione ereditaria:

  1. divisione convenzionale, ossia per accordo tra i coeredi;
  2. divisione giudiziale, per opera del Giudice;
  3. divisione testamentaria, la quale è effettuata dallo stesso testatore.

La nullità della divisione testamentaria

Vi sono dei casi in cui la divisione testamentaria può essere dichiarata nulla, come nel caso della c.d. preterizione, ossia nel caso in cui il testatore ha escluso dalla divisione uno o più legittimari o un erede istituito.

Vediamo alcune interessanti pronunce giurisprudenziali sul punto.

“La divisione disposta con testamento, nella quale il testatore non abbia contemplato le posizioni di alcuno dei legittimari è nulla, ai sensi dell’art. 735 c.c., e tale nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice” (cfr. Cass. civ., sez. II, 24 dicembre 2015, n. 24755; Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2018 n. 7178).


“Deve essere accolta la domanda di nuilità, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede), della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora lo stesso legittimario (o un suo eredé agente “iure successionis*), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione” (cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2018, n.7178).