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La promessa al pubblico

Molto spesso sentiamo parlare, soprattutto in ambito televisivo, di promessa al pubblico: ma di cosa si tratta?

  1. Nozione di promessa al pubblico

Ai sensi dell’art. 1989 c.c. si parla di offerta al pubblico quando un soggetto, rivolgendosi al pubblico, promette di compiere una determinata prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione.

In tal caso, la promessa al pubblico è vincolante per il promittente non appena è resa pubblica.

Trattasi, dunque:

a) di una promessa unilaterale, poichè consiste in un negozio giuridico attraverso cui un soggetto assume un’obbligazione, promettendo una determinata prestazione e vincolandosi ad eseguirla, senza la necessità dell’accettazione del destinario della promessa stessa;

b) non hanno un destinatario determinato;

c) la promessa costituisce una fonte di obbligazioni per il soggetto promittente;

Un esempio pratico per meglio comprendere l’istituto è quello del concorso a premi che molto spesso è pubblicizzato in ambito televisivo.

2. Durata del vincolo

Il secondo comma dell’art. 1989 c.c. stabilisce che se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella promessa.

3. La revoca della promessa unilaterale

La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall’articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l’azione è già stata compiuta.

4. Differenze con l’offerta al pubblico

L’offerta al pubblico è, invece, un istituto completamente diverso dalla promessa al pubblico. Infatti, ai sensi dell’art 1336 c.c. l’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.

Ebbene, ne consegue che quest’ultima costituisce un semplice elemento di un negozio giuridico non ancora formatosi.

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