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La provenienza di un immobile per usucapione in atto pubblico

La provenienza di un immobile per usucapione in atto pubblico

La presunzione di possesso utile ad usucapionem, di cui all’articolo 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come nell’ipotesi della mera convivenza nell’immobile con chi possiede il bene; in tal caso, la detenzione puo’ mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinche’ questi possa rendersi conto dell’avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.

A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n. 26688 del 24 novembre 2020.

Pertanto, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sebbene sia preferibile accertare giudizialmente l’usucapione è possibile stipulare comunque l’atto notarile in presenza di un possesso di un bene immobile pacifico per oltre 20 anni.
Tuttavia il notaio rogante avrà l’obbligo di informare il compratore di tali circostanza precisando in atto che egli si assumerá il rischio di tale acquisto.
Inoltre di ciò dovrà essere fatta menzione nel “quadro D” della nota di trascrizione dell’atto.