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La realizzazione di un soppalco in luogo di una controsoffittatura senza titolo edilizio
La realizzazione di un soppalco in luogo di una controsoffittatura costituisce, in assenza di titolo edilizio, abuso indipendentemente dalla circostanza che vi sia volumetria residua nel lotto di pertinenza.
La disciplina sulle tolleranze costruttive di cui all’art. 34 DPR 380/2001 ha quale parametro di riferimento per la verifica del discostamento ammissibile il progetto autorizzato, non i limiti stabiliti dallo strumento urbanistico (fattispecie in tema di altezze).
A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza n. 40 7 gennaio 2025.