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La responsabilità per danni cagionati da animali

La responsabilità per danni cagionati da animali

Nozione.

Il codice civile, all’art. 2052, prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Dunque, la responsabilità per il danno cagionato da animali è a carico del soggetto che utilizza l’animale.

Costui può essere il proprietario ma anche colui che, pur non essendo proprietario dell’animale, eserciti sullo stesso un potere effettivo di governo, in totale autonomia rispetto al reale proprietario[1].

La natura giuridica della responsabilità per danni cagionati da animali

In relazione alla natura giuridica della responsabilità da cosa in custodia, la giurisprudenza dominante ritiene che trattasi di responsabilità oggettiva, poiché il soggetto che utilizza l’animale risponde ai sensi dell’art. 2052 c.c, sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività ma della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l’animale, nonché del nesso di causalità sussistente fra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso, salvo prova del caso fortuito[2].


[1] A. Geraci, Compendio di diritto civile, Nel diritto editore, 2021.

[2] A. Geraci, op.cit.